SCOLASTICA
PER LA SCUOLA MATERNA - A.S. 2005/2006.
- ART.1 -
Oggetto
del contratto è la fornitura del servizio di mensa scolastica per i bambini
della Scuola Materna per il periodo 15 Ottobre 2005 / 31 Maggio 2006.
- ART. 2 -
L'organizzazione,
la fornitura dei generi e la gestione del servizio di mensa scolastica per i
bambini della Scuola Materna, sono a carico dell'aggiudicatario, restando la
direzione ed il controllo affidati all'Ufficio di P.I. del Comune.
- ART. 3 -
Il
servizio di mensa scolastica consisterà nelle seguenti prestazioni:
a)
acquisto generi necessari(alimenti, bombole gas., detersivi, ecc...);
b) preparazione dei pasti, loro cottura,
distribuzione, pulitura delle stoviglie e dei locali;
c)
organizzazione e gestione del servizio;
Il
tutto, attenendosi alle direttive impartite dall'Amministrazione o da un suo
delegato e/o incaricato, osservando le prescrizioni previste dalla normativa
vigente in materia di igiene alimentare.
- ART. 4 -
L'Impresa,
Ditta individuale e/o Cooperativa dovrà rigorosamente attenersi a quanto
previsto dalla tabella dietetica, Allegato "E". In caso di
impossibilità a reperire alimenti specifici, previo accordo tra la stessa,
l'Amministrazione Comunale e l'Ufficiale Sanitario, la tabella potrà essere
eccezionalmente modificata. Casi particolari di salute di singoli utenti
(intolleranza a determinati cibi, allergie) documentati con certificato medico,
comportano alla Ditta obbligo di sostituzione del pasto, sempre nel rispetto
dell'importo giornaliero concordato.
- ART. 5 -
I
locali, le attrezzature di cottura e le stoviglie in dotazione del Centro di
refezione sono concesse in comodato d'uso dall'Amministrazione Comunale, con
obbligo da parte della Ditta di adoperarsi con la diligenza del buon padre di
famiglia al fine di mantenere gli stessi in ottimo stato e restando fermo
l'obbligo della risarcibilità in caso di danni
prodotti non imputabili a caso fortuito, consegna che avverrà con apposito
verbale di presa in carica.
- ART. 6 -
Il
numero giornaliero degli utenti della mensa scolastica sarà presumibilmente di
212, soggetto a variazione in meno in base alle assenze, così distinto:
-
Bambini ................................................... n. 293;
- Insegnanti
................................................ n. 9;
Alla
Ditta sarà liquidata mensilmente la quantità di pasti effettivamente erogati
giornalmente, documentati dai relativi buoni-pasto.
- ART. 7 -
I
pasti saranno preparati e somministrati in loco per i Centri di refezione
"Maria Helena Presti" e
"Arcobaleno" dal lunedì al venerdì nella rispettiva mensa, non
intendendosi autorizzato il trasporto di cibi già confezionato da un centro
all'altro.
- ART. 8 -
L'unico locale refettorio sarà
utilizzato in turnazione dai due centri di refezione.
- ART. 9 -
Il
personale cuoco da destinare al servizio sarà quello comunale di ruolo, nella
misura di una unità, che svolgerà le mansioni di manipolazione, preparazione,
cottura e somministrazione degli alimenti.
La
Ditta dovrà garantire al Comune il personale ausiliario necessario in numero
sufficiente per garantire la perfetta esecuzione del servizio e comunque non
inferiore a quattro unità (due unità a tempo pieno per ogni centro, anche,
secondo le esigenze, con orario di servizio non continuativo), tale personale,
oltre alla pulizia dei locali e delle stoviglie, dovrà collaborare con la cuoca
nella preparazione degli alimenti. Il personale da impegnare nel servizio dovrà
essere dichiarato idoneo sotto il profilo sanitario alla manipolazione e
preparazione degli alimenti e dovrà essere munito di libretto sanitario. Nel
caso di eventuale assenza temporanea del personale comunale la Ditta dovrà
garantire l'espletamento del servizio, assicurando la sostituzione temporanea
di detta unità.
La
Ditta dovrà, inoltre, garantire l'accurata pulizia dei locali della cucina, dei
locali del refettorio e altri locali necessari al servizio, che potranno essere
segnalati dall'autorità scolastica e/o dal responsabile dell'ufficio P.I.,
prima dell'inizio del servizio mensa.
- ART. 10 -
L'orario
di servizio sarà stabilito dall'Amministrazione Comunale secondo le esigenze
del servizio stesso e potrà essere articolato.
- ART. 11 -
Il
servizio di mensa scolastica sarà giuridicamente controllato dagli organi
competenti del Comune, di concerto con l'Ufficio Sanitario. La Ditta dovrà
esibire ai suddetti organi, in qualsiasi momento, gli alimenti utilizzati,
nonché la eventuale documentazione prevista dalle disposizioni di legge in materia
di tale servizio.
- ART. 12 -
La
Ditta dovrà garantire l'uso di alimenti di prima qualità e la distribuzione dei
panini cellofanati singolarmente.
- ART. 13 -
La
Ditta dovrà, a richiesta dell’Amministrazione, sostituire la qualità dei
prodotti utilizzati, qualora gli stessi non risultassero di gradimento agli
utenti del servizio di mensa.
- ART. 14 -
E'
severamente vietato l'utilizzo di bicchieri di vetro e pertanto la Ditta dovrà
provvedere all'acquisto di bicchieri non riutilizzabili, di tovaglioli di carta
per ciascun utente, nonché di piatti di carta quando necessari, oltre che di
tutto il materiale occorrente per la pulizia delle stoviglie e dei locali e dei
sacchi in plastica per i rifiuti. La Ditta dovrà, inoltre, assicurare la
copertura dei tavoli con tovaglie di carta monouso, oppure, a discrezione della
Ditta aggiudicataria, con tovaglie di stoffa che saranno fornite dalla stessa.
- ART. 15 -
La
Ditta dovrà assicurare, a proprie spese, il rifornimento delle bombole di gas
necessarie per l'espletamento del servizio per tutta la sua durata.
- ART. 16 -
Sono a
carico della Ditta tutti gli oneri diretti e riflessi, previsti nei contratti
collettivi di lavoro, per il personale dalla stessa assunto, restando la
stazione appaltante esonerata da qualsiasi obbligo della specie e quindi da
ogni responsabilità per eventuali inadempienze riscontrate.
Inoltre
dovranno essere osservate le prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro.
- ART. 17 -
L'Amministrazione provvederà , a proprie spese, a predisporre il manuale di corretta prassi igienica e di autocontrollo, come previsto dal D. Lgs.vo n. 155/97 secondo il sistema HACCP. E' fatto obbligo all'Aggiudicatario di osservare i predetti manuali, comunicando, ove occorra, eventuali modificazioni dei fattori di rischio in rapporto alla variabilità delle preparazioni.
Inoltre
la Ditta dovrà produrre, se ed in quanto obbligata, la certificazione di
regolare adempimento ai sensi del citato D. Lgs.vo n.
155/97.
In
caso di inosservanza delle predette norme, l'Amministrazione potrà applicare
sanzioni pecuniarie, in misura equivalente a quelle previste dalla normativa
vigente.
- ART. 18 -
A
garanzia degli obblighi assunti la Ditta dovrà costituire, nei modi di Legge,
dopo l'affidamento del servizio e prima della sottoscrizione del contratto, una
cauzione definitiva pari ad un ventesimo dell'importo dell'aggiudicazione.
- ART. 19 -
Nell'adempimento
del servizio la Ditta deve usare, a norma dell'art. 1175 del Codice Civile, la
diligenza del buon padre di famiglia e sarà tenuta al risarcimento del danno
quando la stessa non prova, ai sensi dell'art. 1218 del Codice Civile,
l'impossibilità ad adempiere derivante da causa ad essa non imputabile.
- ART. 20 -
L'Amministrazione
Comunale si riserva il diritto di risolvere anticipatamente e senza obbligo di
rispetto di tempi di preavviso il contratto stipulato con la Ditta
aggiudicataria per mancanza di uno o più requisiti previsti nel presente
capitolato, come mancanza di personale o gravi e ripetute inadempienze contestate
dall'Amministrazione stessa.
In
caso di inadempienza accertata e contestata, o di interruzione del servizio da
qualsiasi causa dipendente, l'Amministrazione assicurerà la continuità del
servizio in gestione diretta con somme che saranno successivamente addebitate a
totale carico della Ditta.
- ART. 21 -
Le
spese contrattuali, d'asta e consequenziali sono a carico per intero
dell'aggiudicatario.
- ART. 22 -
Il
pagamento della fornitura sarà effettuato con provvedimento di liquidazione, a
presentazione di fattura regolarmente vistata per la regolare fornitura e per
la conformità del prezzo.
- ART. 23 -
L'Amministrazione
Comunale si riserva, per gravi e comprovati motivi sopravvenuti, di sospendere
o di far cessare anticipatamente la istituenda Refezione,
senza che ciò possa creare per la Ditta diritti a risarcimenti o indennizzi di
varia natura.
- ART. 24 -
Per
quanto non espressamente previsto nel presente capitolato le parti si rimettono
alle norme, contenute al riguardo, nel Codice Civile.
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