IMU TERRENI AGRICOLI
Pubblicata il 29/01/2015
Con il D.L. n. 4/2015 il Governo ha ridefinito i criteri di tassazione dei terreni agricoli ubicati nei Comuni montani.
Nell’elenco dei Comuni italiani predisposto dall’ISTAT , SOMMATINO è contraddistinto con le lettere NM (NON MONTANO) e pertanto tutti i terreni agricoli pagheranno l’imposta, indipendentemente dalla qualifica soggettiva di chi lo possiede e conduce.
Si sottolinea che per effetto della clausola di salvaguardia, in ordine alle norme più favorevoli contenute nel Dm del 28.11.2014, in via eccezionale per il solo 2014, i terreni condotti e posseduti da coltivatori diretti e Iap (Imprenditori Agricoli) iscritti nella previdenza agricola, saranno esentati dal pagamento dell’IMU.
L’imposta dev’essere così determinata:
- Reddito Domenicale del terreno, rivalutato del 25%;
- moltiplicato al coefficiente 135 se il proprietario non ha la qualifica di coltivatore diretto o IAP (moltiplicato al coefficiente 75 per i coltivatori diretti o IAP)
Con risoluzione n. 2/DF del 3 febbraio 2015 il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha chiarito che l’aliquota IMU da applicare sui terreni agricoli, non più esenti, è del 0,76 %.
La scadenza è fissata entro il 10 febbraio 2015.
Nell’elenco dei Comuni italiani predisposto dall’ISTAT , SOMMATINO è contraddistinto con le lettere NM (NON MONTANO) e pertanto tutti i terreni agricoli pagheranno l’imposta, indipendentemente dalla qualifica soggettiva di chi lo possiede e conduce.
Si sottolinea che per effetto della clausola di salvaguardia, in ordine alle norme più favorevoli contenute nel Dm del 28.11.2014, in via eccezionale per il solo 2014, i terreni condotti e posseduti da coltivatori diretti e Iap (Imprenditori Agricoli) iscritti nella previdenza agricola, saranno esentati dal pagamento dell’IMU.
L’imposta dev’essere così determinata:
- Reddito Domenicale del terreno, rivalutato del 25%;
- moltiplicato al coefficiente 135 se il proprietario non ha la qualifica di coltivatore diretto o IAP (moltiplicato al coefficiente 75 per i coltivatori diretti o IAP)
Con risoluzione n. 2/DF del 3 febbraio 2015 il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha chiarito che l’aliquota IMU da applicare sui terreni agricoli, non più esenti, è del 0,76 %.
La scadenza è fissata entro il 10 febbraio 2015.