IMU TERRENI AGRICOLI

Pubblicata il 29/01/2015

Con il D.L. n. 4/2015 il Governo ha ridefinito i criteri di tassazione dei terreni agricoli ubicati nei Comuni montani.
Nell’elenco dei Comuni italiani predisposto dall’ISTAT , SOMMATINO è contraddistinto con le lettere  NM (NON MONTANO) e pertanto tutti i terreni agricoli pagheranno l’imposta, indipendentemente dalla qualifica soggettiva di chi lo possiede e conduce.
Si  sottolinea che per effetto della clausola di salvaguardia, in ordine alle norme più favorevoli contenute nel Dm del 28.11.2014,  in via eccezionale per il solo 2014, i terreni condotti e posseduti da coltivatori diretti e Iap (Imprenditori Agricoli) iscritti nella previdenza agricola, saranno  esentati dal pagamento dell’IMU.
 
L’imposta dev’essere così determinata:
- Reddito Domenicale del terreno, rivalutato del 25%;
- moltiplicato al coefficiente 135  se il proprietario non ha la qualifica di coltivatore diretto o IAP    (moltiplicato al  coefficiente 75 per i coltivatori diretti  o IAP)
 

Con risoluzione n. 2/DF del 3 febbraio 2015 il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha chiarito che l’aliquota IMU da applicare sui terreni agricoli, non più esenti, è del 0,76 %.

La scadenza è fissata entro il 10 febbraio 2015.

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