Applicazione IMU anno 2014 ed aliquote TASI

Pubblicata il 27/09/2014

UFFICIO TRIBUTI
 
AVVISO SULL’APPLICAZIONE DELL’IMU 2014
e aliquote TASI
PER I CITTADINI RESIDENTI ALL’ESTERO (A.I.R.E)
 
Si avvisano i cittadini residenti all’estero che, in sede di conversione del D.L. 47/2014, la Legge 80/2014 ha introdotto l’art. 9-bis il quale elimina, per l’anno 2014, la possibilità di assimilare le abitazioni possedute dai cittadini italiani non residenti
alle prime case, con conseguente esenzione dall’imposta.
 Pertanto, per l’anno 2014, ai comuni non è consentito assimilare all’abitazione principale gli immobili posseduti dai cittadini italiani residenti all’estero.
Così, l’art. 6, comma 2 lettera a) del Regolamento IMU approvato dal Consiglio Comunale di Sommatino con delibera n. 23 del 20/09/2012 il quale prevede:
“ …. vengono assoggettate alla stessa aliquota prevista per l’abitazione principale e loro pertinenze:
a) Le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto  da cittadini residenti all’estero per ragione di lavoro (iscritti all’AIRE)”
 non può trovare applicazione in virtù della normativa nazionale sopravvenuta.
DI CONSEGUENZA i residenti all’estero devono pagare l’IMU per l’abitazione posseduta sul territorio comunale applicando l’aliquota stabilita dal Comune per le “seconde case” ( 9 per mille).
Si informa, altresì, che a partire dal 1 Gennaio 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.
 
L’ aliquota TASI per tutti gli immobili è del 1,6 per mille.
Dal 1 Gennaio 2015, solo per gli  iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, una ed una sola unità immobiliare, considerata direttamente abitazione principale è ridotta di due terzi a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.
 
IL RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI
 Rag. Calogero Giovanni Cafieri

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